TRIBUNALE CIVILE DI XXXXXXX

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

I Sigg.ri Vincenzo Mottola, nato a xxxxxx il xxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxx e xxxxx xxxxx, nata a xxxxx il xxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxx, entrambi in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore xxxxxx Mottola, nato a xxxxx il xx xxxxxx xxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxx, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti xxxxxxxx xxxxxxx e xxxxxxx xxxxxxx ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in xxxxxxx, Corso xxxxxxx in virtù di delega a margine del presente atto

PREMESSO

1. I ricorrenti insieme al proprio figlio xxxxxxx risiedono in xxxxxxx, Viale xxxxxxx; l’abitazione di questi ultimi confina con l’abitazione del Sig. xxxxxxx xxxxxxx che risiede nella stessa strada al civico n. xx.

2. I rapporti di vicinato non sono mai stati esemplari, dal momento che il Sig. xxxxxxx ha sempre messo in atto dei comportamenti contrari al comune senso del vivere civile, al punto che i ricorrenti sono stati costretti ad adire le vie giudiziarie (RG. xxxxxxx presso il Tribunale di xxxxxxx) al fine di tutelare il proprio diritto di proprietà e di privacy, avendo il Sig. xxxxxxx, a seguito di lavori di ristrutturazione del proprio appartamento (eseguiti nel corso dell’anno 2002) arbitrariamente ed abusivamente ampliato il balcone di pertinenza dell’appartamento nell’aggetto (mt 0,40) e in lunghezza (mt. 1,18) verso la proprietà dei ricorrenti fino a raggiungere il muro perimetrale ove è posta la finestra della camera del figlio dei ricorrenti, xxxxxxx, di anni sette (doc. n. 1 e 2).

Allo stato, quindi, a seguito di tali lavori abusivi, la finestra dell’appartamento dei ricorrenti affaccia direttamente sull’aderente balcone del Sig. xxxxxxx, non sussistendo più le prescritte (rectius: alcune) distanze legali tra il balcone e la finestra (doc. n. 3, 4 vedi foto stato precedente ed attuale) .

3. A seguito dell’abuso edilizio effettuato dal Sig. xxxxxxx, il Sig. Mottola informava il comando della Polizia Municipale di xxxxxxx, il quale a seguito di un sopralluogo nella proprietà del Sig. xxxxxxx trasmetteva gli atti ed il rapporto di servizio al Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica e per conoscenza al Sindaco di xxxxxxx. Il Comune di xxxxxxx (settore area urbanistica – sezione edilizia), visti gli atti, emetteva ordinanza in data 26.08.02, con la quale ingiungeva al Sig. xxxxxxx la demolizione delle opere edili abusive (ampliamento balcone) (docc. nn.5, 6,7)      

4. Successivamente il Sig. xxxxxxx, non soddisfatto, effettuava ulteriori manufatti (come risulta dal rapporto di servizio del Comando Polizia Municipale del 1.08.2003 doc. n.8) ed opere edilizie, nella sua proprietà, tali da arrecare degrado al fabbricato e lesioni ai muri perimetrali dell’edificio, al punto che il Comune di xxxxxxx i, con ordinanza del 17.03.2003, ingiungeva allo stesso xxxxxxx ed ai proprietari del piano sovrastante, l’immediato sgombero dall’edificio, ubicato in Viale xxxxxxx, al fine di verificare la statica del fabbricato e tutti i necessari lavori di ripristino e consolidamento del fabbricato (doc. n.9). 

5.  A seguito dei fatti descritti, i rapporti tra i ricorrenti ed il Sig. xxxxxxx si sono ulteriormente deteriorati, tanto che quest’ultimo, negli ultimi due anni, ha posto in essere innumerevoli molestie ed attività persecutorie nei confronti dei ricorrenti. In particolare, tra le più stupefacenti, come si evince chiaramente dalle foto che si allegano, il Sig. xxxxxxx: a) ha appoggiato coprendola in più occasioni alla finestra della camera del figlio dei ricorrenti, xxxxxxx, materiali di vario genere (imposte di legno, travi di legno, aste di ferro, lamiere e quant’altro) al fine di precludere la veduta ed il passaggio di aria nella stanza predetta (foto doc . n. 10); b) ha accatastato sul balcone del suo appartamento, prospiciente la stanza del piccolo xxxxxxx Mottola, materiali sopra descritti, tanto da realizzare una situazione di visibile degrado (foto doc. n. 11); c) ha affisso cartelli che ingiuriano i ricorrenti, all’altezza della finestra di camera di xxxxxxx, posizionandoli su una porta in legno posta strategicamente sul balcone in corrispondenza di quest’ultima, ed alla ringhiera del proprio balcone (foto doc. n.12,13,14); d) ha applicato sul muro di cinta della sua proprietà, ben visibili dalla pubblica via e dall’ingresso dell’immobile dei ricorrenti, dei cartelli contenenti frasi inquietanti e di chiaro significato intimidatorio nei confronti della famiglia dei ricorrenti nei quali, tra l’altro, testualmente si legge “Mottola necrologia dell’esecrato” (foto docc. nn. 15,16,17,18);.

6. Nel corso del tempo il Sig. Mottola ha ripetutamente denunciato ai Carabinieri (docc. nn. 19,20,21) i comportamenti illegittimi posti in essere dal Sig. xxxxxxx, ma non sempre le denunce effettuate hanno ottenuto la dovuta attenzione e, a tutt’oggi, non solo persistono i predetti comportamenti ma la situazione è ulteriormente degenerata in quanto si sono verificati nuovi e reitrerati eventi eclatanti durante il mese di giugno del corrente anno.

7. In data 13 giugno 2006, il Sig. Mottola, tornando a casa, notava che il Sig. xxxxxxx aveva foderato la porta di legno dallo stesso abusivamente posta sul balcone confinante con l’abitazione dei ricorrenti in corrispondenza della finestra della stanza del figlio minore xxxxxxx, (si ribadisce dell’età di solo sette anni), con un cartello dal chiaro carattere osceno, raffigurante una bocca di donna molto carnosa e semi aperta, chiaramente allusiva (doc. nn. 22,23,24,25) e con chiaro intento provocatorio.

Il culmine di tale comportamento illegittimo del Sig. xxxxxxx si è attuato in data 30 giugno 2006, ed esattamente tra le 8.45 e le 9.00 della mattina, quando il Sig. Mottola e sua moglie udivano dei rumori provenire dalla camera del figlio Xxxxxxx e subito dopo un odore molto acre e sgradevole provenire dalla finestra della camera del figlio. I ricorrenti, quindi, guardando dalla finestra vedevano il Sig. xxxxxxx che aveva in mano un secchio e gettava un liquido maleodorante (con buona probabilità, urina) contro il muro perimetrale comune di pertinenza della proprietà dei ricorrenti.

Essendo stato colto in flagrante, il Sig. xxxxxxx cominciava ad inveire contro il Sig. Mottola minacciandolo con le testuali parole: “tuo figlio morirà presto”, “maledetto, bastardo ebreo”.

8. Il Sig. Mottola, pertanto, si recava nuovamente dai Carabinieri per sporgere la ennesima denuncia-querela e si imbatteva, all’ingresso della Caserma dei Carabinieri, nel Sig. xxxxxxx, il quale, rivoltosi verso il ricorrente, gli riferiva le testuali parole “Pagherai tutto il male che hai fatto e non sai che tuo figlio sta per morire” (doc. n. 26)        
Non pago delle ingiurie e minacce espresse, recentemente il Sig. xxxxxxx (come risulta da ulteriore denuncia presentata ai Carabinieri di xxxxxxx v. doc. n.27 e foto n. 28,29,30) ha posizionato innanzi alla finestra della stanza del figlio dei ricorrenti, xxxxxxx,
un serpente esanime sopra una rete metallica, posta a pochi centimetri dalla finestra del minore. Solo a seguito dell’intervento del Comandante dei Vigili urbani, prontamente allertato dalla famiglia Mottola, il rettile veniva rimosso.  

9. A tutt’oggi, quindi la situazione è divenuta insostenibile dai ricorrenti ed in particolare modo dal figlio minore Xxxxxxx.

Tutto ciò premesso, ad avviso della scrivente difesa, ricorrono gli elementi necessari per richiedere l’emissione di un provvedimento cautelare d’urgenza, per i motivi di seguito partitamente esposti.

a)          Fumus boni iuris

Alla luce di quanto esposto in narrativa – e documentalmente provato – è agevole rilevare, in primo luogo, la sussistenza del fumus boni iuris.

Ed infatti appare indubbio che la condotta illecita tenuta dal Sig. xxxxxxx xxxxxxx leda diritti inviolabili dell’individuo costituzionalmente garantiti. Si tratta, in particolare, come meglio di seguito indicato, della particolare categoria dei diritti soggettivi assoluti che la migliore dottrina ha identificato nei cosiddetti diritti personali, che tutelano interessi primari dell’individuo, quali quelli alla libera estrinsecazione della propria personalità, sia quale individuo che nei diversi contesti sociali (e quindi, anche in quello familiare), nonché quello riservatezza, alla tutela della salute e della propria reputazione ed alla identità personale.             
1a)
Diritto di libertà esistenziale – Diritto alla salute

In particolare, ed in via preliminare, si evidenzia che le attività persecutorie, sopra descritte, poste in essere dal resistente hanno senza dubbio violato i fondamentali diritti di libertà dei ricorrenti (art. 13 Cost.), in quanto ne hanno limitato - e ne limitano tuttora - la libertà esistenziale e ne minano il diritto alla salute (art. 32 Cost.). I ricorrenti, infatti, non sono più in grado di condurre le normali attività della vita quotidiana, senza che il resistente, con il proprio comportamento, incida negativamente nella loro attività familiare e relazionale, provocando a questi ultimi uno stato di malessere diffuso che genera, cumulativamente o alternativamente, ansia, irritazione, depressione, difficoltà a far fronte alle comuni occupazioni, configurando tale stato un danno alla salute connesso alla lesione di un diritto fondamentale dell’individuo quello di una esistenza libera e normale e di tutelare la propria salute da aggressioni di terzi. Dello stesso avviso è anche la giurisprudenza di merito che ha avuto modo di affermare che “E’ risarcibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 2043 c.c. il danno derivante da condotta illecita altrui che si risolva in una modifica peggiorativa della qualità della vita ..... tra cui è annoverata l’alterazione del diritto alla “normale qualità della vita” e/o “alla libera estrinsecazione della personalità”. Ed infatti la lesione della personalità del soggetto che è suscettibile di tutela, indipendentemente dallo specifico interesse leso che può anche non essere di diretta rilevanza costituzionale, va tutelato ogni qualvolta configuri alterazione della manifestazione della personalità, tutelata costituzionalmente ex art. 2 Cost.” (App. Milano, sez. II, 14.02.2003).

Si sottolinea infatti che il Sig. xxxxxxx è solito quasi ogni giorno porre in essere atti di molestia con il chiaro intento di provocare i ricorrenti e di arrecare agli stessi nocumento.        
Il maggiore disvalore della condotta illecita del xxxxxxx si coglie con chiara evidenza, ove si consideri che le azioni illecite “di intrusioni” nella vita familiare dei ricorrenti, sono rese possibili da una preliminare condotta illecita. Ed infatti, come ricordato in narrativa, il Sig. xxxxxxx, in violazione delle norme urbanistiche, ha ampliato e prolungato il proprio balcone
precostituendosi, in tal modo, uno stato dei luoghi (del tutto illegittimo in quanto, come già detto, non sussistono più le prescritte distanze legali tra gli appartamenti confinanti di proprietà delle parti in causa) che gli consentisse di porre in essere le turbative di cui è causa.

2.a) Diritto alla riservatezza - privacy  
Il Sig. xxxxxxx ha inoltre agito in totale spregio di tutti i principi in materia di riservatezza e di privacy, tutelati a livello internazionale     dall’art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo.

La famiglia Mottola, infatti, non può più godere del diritto alla riservatezza-privacy, intesa quale intimità della vita privata e familiare, subendo continue “intrusioni” da parte del Sig. xxxxxxx (le “stravaganti” iniziative sono espressamente finalizzate ad essere viste dalla famiglia Mottola), essendone stata violata la serenità domestica nel ristretto ambito della propria abitazione. Del resto la continua ingerenza del resistente (posta in essere attraverso immissioni maleodoranti, applicazione di cartelli inquietanti visibili al pubblico che fanno chiaro riferimento alla famiglia Mottola, immagini oscene vedi foto da nn.12 a 18 e da 22 a 25) senza ombra di dubbio configura una lesione del diritto alla riservatezza-privacy che si concreta proprio nel divieto di qualsiasi ingerenza e indiscrezione da parte di terzi nella sfera della vita privata della persona.          
3.a) Diritto alla reputazione ed alla identità personale   
Né può, ai fini della violazione del diritto alla reputazione dei ricorrenti, ritenersi privo di rilievo il fatto che il resistente ha posizionato cartelli innanzi la finestra dei ricorrenti visibili anche dagli altri condomini del fabbricato, in cui vive la famiglia Mottola, e sul muro di cinta della propria abitazione, visibile dalla pubblica via, che riportano frasi del tipo “
Mottola vedova allegra”, “Luci Fuorilegge”, “In questo stabile per placet autorità uffici competenti hanno demolito muri spinta e muri portanti causa nuove finestre hanno ottenuto delittuosi condoni”(vedi foto da nn.12 a 18)
Tale condotta è chiaramente lesiva dell’onore e del decoro (art. 10 c.c. e 594 c.p.) dei ricorrenti e della loro famiglia, tenuto conto che le chiare espressioni denigratorie, oltre ad essere pesantemente offensive, sono atte ad offendere quel personale sentimento, proprio di ogni persona e di ogni nucleo familiare, ad avere una buona reputazione (anch’essa tutelata dal nostro ordinamento art. 10 c.c. ed art. 595 c.p.) presso la comunità, tanto più se essa è piccola, come, nel caso di specie, nel comune di xxxxxxx.     
Un ulteriore diritto connesso al diritto alla reputazione ed all’onore, goduti da ogni individuo in un particolare contesto, è anche quello della identità personale (tutelato dalla Costituzione con l’art. 2), individuato dalla giurisprudenza come il diritto a che non sia travisata l’immagine sociale o etica di una persona, anche se le azioni e le convinzioni attribuite al soggetto non sono di per sé disonorevoli e lesive della sua reputazione. E’ di tutta evidenza, quindi, che la condotta posta in essere dal resistente vada a nuocere anche il diritto della famiglia Mottola alla propria identità personale, tenuto conto che i messaggi scritti sui cartelli posizionati dal Sig. xxxxxxx sono palesemente offensivi e disonorevoli dell’onore e dell’immagine e pertanto lesivi della reputazione tenuto conto poi che sono visibili da chiunque.
4.a)
Diritti del minore xxxxxxx Mottola
E’ doveroso, inoltre, sottoporre all’attenzione dell’organo giudicante, che la dolosa condotta posta in essere dal Sig. xxxxxxx, non solo lede i diritti soggettivi della personalità dei ricorrenti come singoli e come nucleo familiare, ma viola altresì i fondamentali diritti personali del minore xxxxxxx, di soli anni sette, il quale, come di seguito meglio si spiegherà, sta subendo una grave aggressione alla salute mentale, condizionandone gli atteggiamenti quotidiani e la formazione del suo carattere ed indole. 
Come già spiegato, infatti, la finestra innanzi la quale si svolgono, prevalentemente, le attività persecutorie del resistente è quella di pertinenza della stanza del minore xxxxxxx. A seguito di tali prolungati comportamenti illeciti il piccolo xxxxxxx, naturalmente,
non vuole più dormire nella propria stanza in quanto è intimorito dalla inquietante figura del Sig. xxxxxxx e dalle continue vessazioni poste in essere da quest’ultimo che i genitori tentano di offuscare modificando la realtà dei fatti, dando spiegazioni rassicuranti, che tuttavia perdono di efficacia perché il bambino cresce ed è capace di valutare le risposte ricevute. Circostanza ancor più grave e sintomatica, è il rifiuto da parte di xxxxxxx di entrare nella propria stanza se non previo accompagnamento di uno dei genitori, così come il rifiuto di giocare e svolgere qualsivoglia attività di svago all’interno della propria stanza, nonostante i genitori abbiano provveduto di recente a rinnovarla negli arredi e nei giochi. Tale comportamento è indice, ad avviso della scrivente difesa, di un grave condizionamento psicologico, tenuto conto poi che il piccolo xxxxxxx, prima degli episodi di cui in narrativa, trascorreva molto tempo nella propria stanza, la quale rappresentava e dovrebbe tuttora rappresentare, il suo “mondo” all’interno delle mura domestiche. Il tutto a tacere, poi, che le reiterate intrusioni del xxxxxxx inducono il minore a porre continue domande ai genitori, non comprendendo lo stato dei fatti. I Sigg.ri Mottola, d’altra parte, tentano quotidianamente, per quanto sia possibile, di proteggere il benessere fisico e mentale del piccolo xxxxxxx, simulando una situazione di normalità, sempre più mal celata per l’incremento degli atti intrusivi e le turbative.         
La situazione, invece, come è facilmente comprensibile, è del tutto insostenibile ed intollerabile e comporta necessariamente una lesione dei fondamentali diritti del fanciullo (xxxxxxx), tutelati dalle Convenzioni internazionali e ratificate dal nostro paese (Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. 27.05.1991 n. 176,
Convenzione europea Strasburgo del 25 gennaio 1996 e di cui recentemente sono stati presentati alle Camere i progetti di legge di ratifica) che hanno come obiettivo primario quello di garantire al bambino il pieno soddisfacimento dei propri diritti (alla vita, alla salute, alla identità, alla privacy, all’istruzione) ed interessi, posto che il minore viene considerato a tutti gli effetti una persona, dotato di capacità e potenzialità espressive che gli consentono di prendere attivamente parte alla propria vita. E’ determinante, quindi, il perseguimento del benessere del minore ai fini del raggiungimento del suo pieno e corretto sviluppo fisico e psichico.  
E’ giusto, pertanto, che anche il piccolo xxxxxxx possa godere di quel benessere garantito dalla comunità internazionale a tutti i minori, al fine di non compromettere lo sviluppo psichico a causa di “intrusioni” esterne che minano la sua serenità.            
b) Periculum in mora     

Accertato il fumus, sussiste ad avviso della scrivente difesa anche il requisito del periculum ai fini dell’accoglimento del presente ricorso.

Si è già detto e si ribadisce come il comportamento e le attività persecutorie poste in essere dal resistente ledono i diritti inviolabili dei ricorrenti e della famiglia.
I ricorrenti al fine di far cessare le attività persecutorie del Sig. xxxxxxx, hanno già promosso azione penale e promuoveranno quanto prima azione amministrativa per il ripristino dello stato dei luoghi relativo all’ampliamento e prolungamento del balcone oggetto di abuso. Appare chiaro tuttavia che, alla luce della situazione sopra descritta e dei noti tempi di durata delle azioni giudiziarie ordinarie,
sussiste il reale pericolo che il protrarsi del tempo e delle vessazioni poste in essere del Sig. xxxxxxx possa arrecare ai ricorrenti ed in particolar modo al piccolo xxxxxxx un grave ed irreparabile pregiudizio. Ed infatti, come già spiegato, i ricorrenti temono seriamente che tale incresciosa ed insostenibile situazione, arrecando allo stato gravi condizionamenti psicologici al figlio xxxxxxx, possa con il trascorrere di ulteriore tempo, danneggiare irreparabilmente la sua salute mentale e condizionare il suo sviluppo psichico, nonché rendere non più sostenibile la già precaria situazione familiare dei Mottola, ormai portata psicologicamente allo strenuo dalle continue turbative del xxxxxxx.

Il tutto a tacere che anche i Sigg.ri Vincenzo Mottola e xxxxxxx sone seriamente toccati psischicamente da tale situazione non essendo più in grado di condurre le normali attività della vita quotidiana, senza avvertire di continuo uno stato di ansia, irritazione, depressione che minano la serenità dell’intero nucleo familiare con evidenti ripercussioni (e difficoltà) anche nel campo lavorativo.       
10. Per tutto quanto sopra esposto, i Sigg.ri Vincenzo Mottola e xxxxxxx in proprio e quali di xxxxxxx esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore xxxxxxx, come in epigrafe rappresentati e difesi

RICORRONO

all’Ill.mo Tribunale adito, affinché:

1.      in via principale: tenuto conto che la fissazione dell’udienza di comparizione potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, emetta decreto inaudita altera parte, ex art. 669 sexies, II comma, con il quale ordini, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., al Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx: a) l’immediata rimozione delle opere, dei materiali, dei cartelli ingiuriosi e quant’altro posto nel balcone della propria abitazione in Via xxxxxxx, ed anche in prossimità della finestra dell’abitazione dei ricorrenti, come meglio descritti in narrativa; b) di astenersi per il futuro dal porre in essere i medesimi comportamenti sanzionati sub a) e comunque, qualsiasi atto di turbativa e molestia a danno della normale vita familiare e relazionale dei ricorrenti;

2.      in via subordinata: previa emissione del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e, ove occorra, assunte sommarie informazioni, emetta ordinanza con la quale ordini, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., al Sig. xxxxxxx xxxxxxx: a) l’immediata rimozione delle opere, dei materiali, dei cartelli ingiuriosi e quant’altro posto nel balcone della propria abitazione in Via xxxxxxx, ed anche in prossimità della finestra dell’abitazione dei ricorrenti, come meglio descritti in narrativa; b) di astenersi per il futuro dal porre in essere i medesimi comportamenti sanzionati sub a) e comunque, qualsiasi atto di turbativa e molestia a danno della normale vita familiare e relazionale dei ricorrenti.

Il tutto al fine di richiedere, nella fase di merito, l’accertamento della responsabilità extracontrattuale del Sig. xxxxxxx per i fatti di causa e la sua conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti.

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si producono i seguenti documenti: 1) verbali di causa R.G. xxxxxxx Tribunale di xxxxxxx; 2) consulenza tecnica d’ufficio della causa avente R.G. xxxxxxx; 3-4) foto; 5) relazione fonogramma al Sindaco di xxxxxxx; 6) rapporti di servizio; 7) ordinanza di demolizione ingiunta al Sig. xxxxxxx; 8) rapporto di servizio del Comando di Polizia Municipale di xxxxxxx; 9) ordinanza di sgombero del Comune di xxxxxxx dell’edificio di Via xxxxxxx e documentazione Comando Provinciale Vigili del Fuoco; 10 a 18) foto; 19) verbale di querela orale sporta da Mottola del 12.3.2003 presso il Comando dei Carabinieri di xxxxxxx; 20) verbale di querela del 7.8.2003 presso il Comando dei Carabinieri di xxxxxxx; 21) verbale di querela del 3.8.2004 presso il Comando dei Carabinieri di xxxxxxx; 22 – 23) foto; 24) integrazione di querela presentata presso il Comando dei Carabinieri di xxxxxxx;

25) foto; 26) denuncia – querela presentata presso il Comando dei Carabinieri di xxxxxxx in data 30.06.2006; 27) Integrazione di denuncia querela presentata in data 27.07.2006 presso il Comando dei Carabinieri Lazio di xxxxxxx;             28- 29- 30) foto.  

Si indicano come sommari informatori: 1) Maresciallo dei Carabinieri stazione xxxxxxx , xxxxxxx xxxxxxx domiciliato c/o la Stazione dei Carabinieri di xxxxxxx; 2) Sig. xxxxxxx xxxxxxx, residente in xxxxxxx; 3) Comandante dei Vigili Urbani, xxxxxxx, presso il Comando Polizia Municipale, P.zza xxxxxxx; 4) Vigile Urbano, xxxxxxx, presso il Comando Polizia Municipale, xxxxxxx .

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, pertanto è soggetta a contributo unificato di Euro 170,00 trattandosi di procedimento sommario cautelare ante causam.

Ai fini del D.L. 14.3.2005, n. 35, come modificato in sede di conversione dalla L. 14.5.2005, n. 80, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti numeri di fax xxxxxxx - xxxxxxx o al seguente indirizzo e-mail xxxxxxx @virgilio.it

xxxxxxx - xxxxxxx e,

Avv. xxxxxxx  
Avv. xxxxxxx